Regolamento soggiorni linguistici

Art. 1

Le attività dei soggiorni linguistici sono deliberate dagli OO.CC, su proposta dei Consigli di classe delle classi coinvolte. La mèta, gli accompagnatori ed il periodo del soggiorno, sono competenza didattica del Consiglio di classe, coadiuvato per la parte organizzativa dal docente referente. Sarà cura della Dirigenza e dell’ufficio DSGA verificare la fattibilità della proposta sotto l’aspetto organizzativo ed economico ed avviare l’attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo scolastico.

Art.2

Le classi seconde, terze e quarte del Liceo Linguistico partecipano al soggiorno studio rispettivamente in Inghilterra , Francia\Spagna, Germania\Francia. Le classi terze del Liceo delle Scienze umane partecipano al soggiorno studio in Inghilterra. Ciascuno dei soggiorni studio, della durata di una settimana, avrà luogo nel periodo concordato in sede collegiale compatibilmente con il piano delle attività didattiche ed il luogo di destinazione. Per il viaggio in Spagna o Inghilterra è possibile una minima variazione di giorni legata alla prenotazione del volo più vantaggiosa. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di regolare documentazione per l’espatrio e per la richiesta di eventuali visti presso Paesi europei ed extra-europei che lo richiedessero.

Art. 3

Per la partecipazione al soggiorno vengono richieste: – Adesione al viaggio ed accettazione del presente Regolamento; – Pagamento delle rate previste dalla scuola ( versamento di un acconto entro la fine del mese di novembre, versamento del saldo in un unico bonifico o rateizzato, comunque entro i 30 gg prima della partenza); – Comunicazione obbligatoria ai docenti accompagnatori in riferimento ad allergie, problemi di salute , cure mediche in corso.

Art. 4

Gli allievi che, per motivi personali, non possono partecipare al soggiorno , hanno l’obbligo della frequenza alle attività scolastiche. Nel contempo, poiché tali viaggi fanno parte delle attività didattiche ed educative dell’indirizzo linguistico e del liceo delle Scienze Umane, sarà cura della scuola proporre iniziative miranti alla più larga partecipazione degli studenti in comprovate difficoltà economiche. Non saranno ammessi al soggiorno gli studenti che avranno subìto più richiami disciplinari all’interno del Consiglio di classe o per gravi infrazioni al Regolamento d’Istituto.

Art. 5

Il soggiorno linguistico prevede: – Permanenza in Paese estero per una settimana; – Viaggio in pullman o in aereo a seconda della destinazione; – Corso di lingua presso una scuola accreditata per alunni stranieri, con docenti qualificati ( corsi al mattino e\o pomeriggio); – Alloggio, con uno o più compagni, presso famiglie scelte dalla scuola straniera a mezza pensione o a pensione intera . – Escursioni pomeridiane concordate dagli insegnanti accompagnatori, scelte tra le attrattive storico-culturali della località. – Al termine del soggiorno linguistico la scuola estera rilascia un attestato di frequenza e di competenze raggiunte.

Art. 6

Durante il periodo di soggiorno all’estero gli alunni dovranno mantenere il rispetto delle regole previste per la frequenza della scuola straniera: orari di entrata, corretto comportamento verso i docenti e i compagni del gruppo-classe. La stessa correttezza verrà richiesta nei confronti della famiglia ospitante. Essi dovranno altresì seguire tutte le indicazioni degli insegnanti accompagnatori collaborando attivamente con i compagni ed i docenti per la buona riuscita del viaggio. Si sottolinea il fatto che, essendo la maggior parte di essi minorenni, non sarà giustificata alcuna iniziativa personale, come allontanarsi dal gruppo, senza un’esplicita autorizzazione (lo stesso divieto è esteso agli alunni delle classi quarte già in maggiore età per una evidente uniformità di comportamento). E’ fatto assoluto divieto di detenere o fare uso di bevande alcoliche o sostanze psicotrope. Si sottolinea e si porta all’attenzione dei genitori che non sarà autorizzata alcuna uscita serale autonoma. Le uscite serali autorizzate saranno solo quelle concordate con gli insegnanti del liceo o con la famiglia ospitante, che comunque dovrà sempre informare il docente italiano e garantire la presenza di un adulto. Qualora, durante il soggiorno, si riscontri il mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto, nonché del suddetto Regolamento specifico dei soggiorni linguistici, saranno applicate le sanzioni disciplinari adeguate, in primis l’attribuzione del voto di condotta; nel caso invece di gravi infrazioni, è prevedibile il rientro anticipato dell’alunno con spese a carico della famiglia. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo coinvolto. Si invitano dunque le famiglie ad una fattiva collaborazione con la scuola. Di fatto, la responsabilità del genitore non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi ( scuola e insegnanti ), giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione della” culpa in vigilando” , non lo solleva da quella della” culpa in educando”, (Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”).